Il nostro Statuto

Il nostro Statuto

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 – L’ Associazione di volontariato, Con lo sguardo di Filippo, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Firenze, cap. 50127, via di Caciolle n°1 c/o Parrocchia B.V.M.Regina della Pace, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/1993 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale.

“Con lo sguardo di Filippo” prende vita in nome di Filippo Flamini, nato a Firenze il 25 settembre 1996 e morto il 30 ottobre 2013 per un Rabdomiosarcoma embrionale. Con questa iniziativa vogliamo portare avanti e far germogliare lo spirito che lui ha seminato durante i suoi 17 anni e in modo ancora più forte durante la sua malattia, perché continui a vivere anche nel tempo e ad aiutare gli altri attraverso il nostro cuore, la nostra mente, le nostre mani. Affidiamo al Cuore e alla Divina Misericordia di Gesù e a Maria Regina della Pace la nostra Associazione, certi che anche Filippo dal cuore di Dio ci segua e ci accompagni col suo “sguardo”.

L’associazione ha come scopo di coordinare e promuovere, sotto varie forme, la testimonianza della carità e la condivisione nella comunità, con funzioni prevalentemente caritative, educativo-ricreative, creative e sociali, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani, alle famiglie e alle persone povere e con handicap.

ART. 2 – L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, il Consiglio direttivo viene eletto esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno del suddetto organo sociale (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri devono essere soci.

ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale, nelle seguenti aree di intervento:
attività caritative
attività educativo-ricreative
attività creative-manuali
attività socio-culturali

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi:

Attività caritative:

  • partecipazione a raccolte  di alimenti destinati a persone bisognose;
  • visita e sostegno a malati oncologici pediatrici, sia in ospedale che presso l’abitazione o strutture di accoglienza: attraverso organizzazione di momenti ludici con giochi e letture, attività musicali di ascolto e di esecuzione, momenti di attività artistico-manuali;
  • sostegno a progetti missionari e collaborazione/sostegno ad altre associazioni che condividano gli stessi valori, attraverso iniziative varie per la raccolta fondi e incontri con testimonianze di esperienze concrete.

Attività educativo-ricreative:

  • concerti musicali strumentali e vocali, in collaborazione con cori, piccole orchestre e bande musicali;
  • manifestazioni sportive, come partite amichevoli di basket, lo sport che Filippo preferiva;
  • gite;
  • incontri ludici e feste: con giochi vari di società e da tavolo, compleanni e altre ricorrenze, pranzi e cene a tema.

Attività creative-manuali:

  • laboratori e corsi su temi e tecniche vari, attraverso il recupero e la valorizzazione di attività artigianali e manuali: quali corsi di “stamping” e “scrapbooking”, corsi di “cake design”, corsi di cucina.

Attività socio-culturali:

  • cineforum: con proiezione di film e documentari;
  • visite a città e musei;
  • pellegrinaggi;
  • conferenze, incontri e dibattiti su temi di interesse comune: come attualità, sociologia, psicologia, educazione giovanile, spiritualità.

SOCI

ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi  indicati.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione tramite modulo prestampato.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera  almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio si acquisisce tramite pagamento di una quota associativa e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violìno tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci non maggiorenni, insieme alla domanda di ammissione, devono presentare anche un’autorizzazione da parte di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci. Per loro resta il limite del diritto al voto.
I soci si distinguono in:
– soci fondatori
– soci ordinari
– soci sostenitori
– soci onorari

ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:
– decesso;
– mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
– dimissioni;
– espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;  per danni morali e materiali  arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui  il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 – La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.9 – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

 ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
– Assemblea generale degli iscritti;
– Consiglio direttivo;
– Presidente.

ART. 11 –  L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite posta elettronica, contenente data e ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. In caso di mancanza di indirizzo e-mail da parte del socio, la comunicazione sarà inviata con lettera scritta per posta tradizionale o consegnata a mano.

ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 – L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà  convocare un’assemblea straordinaria e  saranno necessarie  le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti.
Ogni  delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.14 – L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
– nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
– approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
– approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
– redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
– deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile.

ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria.

ART. 16 – Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da  3 a 7 membri (Presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere e si riunisce di norma almeno due volte all’anno. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto.

ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:
E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare  e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
– eseguire le delibere dell’assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
– predisporre il rendiconto annuale;
–  predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
– deliberare circa l’ammissione dei soci;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– ha la facoltà di nominare soci onorari.

ART. 19 – I compiti principali del Presidente sono:
– rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
– convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
– deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio   direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
– deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 – Le entrate della associazione sono costituite da:

  • contributi dei soci;
  • contributi di privati;
  • contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni o lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

  • beni mobili e immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 – L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 22 – Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ATTIVITA’  SECONDARIE

ART. 23 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24 – La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 25 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.